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Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

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Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
SiglaFNOMCeO
StatoItalia (bandiera) Italia
PresidenteFilippo Anelli
Ultima elezione2017
SedeRoma
IndirizzoVia Ferdinando di Savoia, 1
Sito webwww.fnomceo.it

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (acronimo: FNOMCeO) è un ente che raccoglie tutti gli ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri delle province della Repubblica Italiana.

Privilegium comitatus palatinus et militiae auratae a Ferdinando Tertio, 1653. Questo "privilegio" fu concesso da Ferdinando III d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, all'importante Collegio dei "fisici" (medici) di Milano.

Già in epoca medievale si costituirono a livello locale nella penisola italiana dei collegi dei medici, spesso riuniti all'interno della corporazione dei medici e speziali.

In Italia, contrariamente a quanto succede in altri paesi, l'Ordine venne istituito a regime provinciale, retaggio storico della frammentazione territoriale del paese, mantenendo tale impostazione ancora oggi.

Successivamente venne istituito un esame di stato abilitante, che nasce col fine concettuale di equiparare i diversi titoli di laurea in medicina, così da consentire la libera circolazione del medico in tutte le provincie.

Nel 1946 l'articolo 1 del decreto sulla «Ricostituzione degli ordini e delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»[1], ha stabilito che in ogni provincia fossero costituiti gli ordini dei medici chirurghi. Nel 1985, in seguito all'istituzione della professione di odontoiatra, all'ordine è stata affidata anche la tenuta del nuovo albo professionale.

Nel 2020, in concomitanza con l'epidemia Covid-19, viene abolito l'esame di stato per l'iscrizione all'albo. In questo modo, la laurea è diventata pienamente abilitante, come già accadeva in tutte le altre professioni sanitarie.

Attività e competenze

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L'ordine controlla l'operato dei suoi associati e si pone come interlocutore nei confronti delle varie istituzioni. Vigila sul decoro degli iscritti (professionale ed extra professionale); promuove iniziative per l'aggiornamento professionale (ECM); esercita potere disciplinare, comminando nei casi dovuti le dovute sanzioni; interviene nella controversia in materia di onorari fra medici e assistiti e ha potere tariffario; collabora con le autorità; ha facoltà di contrastare i fenomeni del prestanomismo e dell'abusivismo.

La Federazione elabora e approva il codice deontologico dei medici.

Ciascun ordine provinciale può procedere a sanzionare i propri iscritti con:

  1. l'avvertimento
  2. la censura
  3. la sospensione dall'esercizio della professione, da uno a sei mesi, salvo[cioè? Perché scritta così sembra che in caso di comportamenti penali non possa essere emessa sanzione di sospensione] eventuali comportamenti di rilevanza penale dell'iscritto quali
  4. la radiazione dall'albo: comporta la decadenza dall'abilitazione, sicché, per essere nuovamente iscritto, occorrerà ripetere l'esame di abilitazione. Senza abilitazione non è possibile esercitare legalmente la professione.
  1. ^ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, consultabile sul sito FNOMCEO.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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